Prevenzione della Corruzione

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Avv. Sacconiro Sabrina
email: rpct.cogesi@cogesi.it
PEC:
Nomina RPCT: Nomina

Organismo di vigilanza

Avv. Andrea Giuseppe Morezzi
email:
PEC:

Accesso alla segnalazione Decreto Legislativo 33/2013
Prevenzione della corruzioneLink accesso alla segnalazione
Procedura di gestione segnalazione illecitiProcedura Whistleblowing
Disposizioni Generali Decreto Legislativo 33/2013
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenzaPTPC 2023-2025
PTPCT 2022-2024
PTPCT 2021-2023
PTPCT 2020-2022

Codice etico

codice-etico-2023

Accesso civico

COGESI garantisce a tutti i cittadini l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Per avere accesso a documenti, informazioni e dati che COGESI è tenuta per legge a pubblicare, che non dovessero trovarsi ancora sul sito internet aziendale, occorre inviare una mail all’indirizzo rpct.cogesi@cogesi.it oppure una lettera, portandola all’attenzione del Responsabile per la Trasparenza e indicando specificamente nell’oggetto “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5, d. lgs. 33/2013”.

Si ricorda che l’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 recita:

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’ articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al c.9-ter del medesimo art., provvede ai sensi del c.3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto [ndr: riordino del processo amministrativo].
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5.“

Registro degli accessi:

2023
2022
2021
2020

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013:

 “Non presenti”