Prevenzione della Corruzione
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Avv. Sacconiro Sabrina
email: rpct.cogesi@cogesi.it
PEC:
Nomina RPCT: Nomina
Organismo di vigilanza
Avv. Andrea Giuseppe Morezzi
email:
PEC:
Accesso alla segnalazione | Decreto Legislativo 33/2013 |
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Prevenzione della corruzione | Link accesso alla segnalazione |
Procedura di gestione segnalazione illeciti | Procedura Whistleblowing |
Disposizioni Generali | Decreto Legislativo 33/2013 |
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Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | PTPC 2023-2025 PTPCT 2022-2024 PTPCT 2021-2023 PTPCT 2020-2022 |
Modello 231
Codice etico
Accesso civico
COGESI garantisce a tutti i cittadini l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.
Per avere accesso a documenti, informazioni e dati che COGESI è tenuta per legge a pubblicare, che non dovessero trovarsi ancora sul sito internet aziendale, occorre inviare una mail all’indirizzo rpct.cogesi@cogesi.it oppure una lettera, portandola all’attenzione del Responsabile per la Trasparenza e indicando specificamente nell’oggetto “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5, d. lgs. 33/2013”.
Si ricorda che l’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 recita:
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’ articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al c.9-ter del medesimo art., provvede ai sensi del c.3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto [ndr: riordino del processo amministrativo].
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5.“