Perdite occulte: cosa fare
Perdite occulte
La definizione presente nel Testo Integrato della regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII – introdotto dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e s.m.i.) è la seguente:
sono occulte le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente. Si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà.
CO.GE.S.I., il Consorzio Gestori Servizi Idrici s.c.r.l., in ottemperanza al dettato ARERA, prevede l’accesso alla tutela in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, che rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita e relativo al medesimo periodo indicato nella bolletta in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi (ad es. utenze stagionali).
Per le nuove attivazioni il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia d’utenza.
La richiesta deve essere corredata da documentazione che attesti la riparazione della perdita:
- fattura/dichiarazione dettagliata del professionista che ha eseguito la riparazione
- fotografie relative alla riparazione
- modulistica di denuncia della perdita occulta
CO.GE.S.I. non dispone di forme assicurative o fondi appositi per il ristoro per le perdite occulte, tuttavia, come deliberato dall’Assemblea dei Soci de 01/04/2025, si applicano alcune tutele aggiuntive per le utenze con perdite occulte:
- tempistica per accedere nuovamente alla tutela: pari a 2 anni dalla data di emissione della bolletta in cui è stato rilevato il consumo anomalo, con possibilità di ridurre ad 1 anno l’intervallo in seguito a rilevazione di perdita su tratto di tubazione diverso – con valutazione di integrale sostituzione della stessa
- applicazione della tutela anche sulle bollette successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto
- tutele di prezzo, da applicare alla bolletta in cui è stato rilevato il consumo anomalo e quelle successive:
- previa dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero delle tariffe di fognatura e depurazione per il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento
- in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa pari ad un decimo della tariffa base al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, con azzeramento totale della franchigia sui volumi fatturabili.
È possibile, inoltre, rateizzare il pagamento dell’importo eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.